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Ordinanza — n. 39296/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39296/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARE ENZO nato a PISTOIA il 25/04/1970 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i nnotivi di ricorso; Rilevato che il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del danno di speciale tenuità non è stato devoluto in appello ed è, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa Sede. Osservato che il motivo sulla responsabilità per il reato contestato e sui criteri di valutazione delle prove prospetta una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti di prova puntualmente considerate dalla Corte d'appello alle pagine 4 e 5 della sentenza innpugnata Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibile, con la condanna del ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il motivo sulla responsabilità per il reato contestato e sui criteri di valutazione delle prove prospetta una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti di prova puntualmente considerate dalla Corte d'appello alle pagine 4 e 5 della sentenza innpugnata Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibile, con la condanna del ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali perizia psichiatrica insufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARE ENZO nato a PISTOIA il 25/04/1970 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i nnotivi di ricorso; Rilevato che il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del danno di speciale tenuità non è stato devoluto in appello ed è, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa Sede. Osservato che il motivo sulla responsabilità per il reato contestato e sui criteri di valutazione delle prove prospetta una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti di prova puntualmente considerate dalla Corte d'appello alle pagine 4 e 5 della sentenza innpugnata Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibile, con la condanna del ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consi [tere estensore Il Presidente