Ordinanza — n. 39295/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO ORAZIO ANTONIO nato a TORTONA il 22/03/1959 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato; Il ricorso è inammissibile perché, in sede di appello, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi afferenti al merito, limitandosi a insistere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39295/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato; Il ricorso è inammissibile perché, in sede di appello, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi afferenti al merito, limitandosi a insistere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO ORAZIO ANTONIO nato a TORTONA il 22/03/1959 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato; Il ricorso è inammissibile perché, in sede di appello, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi afferenti al merito, limitandosi a insistere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
E', pertanto, preclusa al ricorrente la possibilità di riproporre con ricorso in cassazione un motivo rinunciato nel giudizio di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gi gno 2024 I