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Ordinanza — n. 39294/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39294/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRLAN 1EANINA MARIA (CUI 03DC42U) nato il 29/04/1982 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in relazione ai reati di rissa e lesioni, omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39294/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in relazione ai reati di rissa e lesioni, omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in relazione ai reati di rissa e lesioni, omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRLAN 1EANINA MARIA (CUI 03DC42U) nato il 29/04/1982 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in relazione ai reati di rissa e lesioni, omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Osservato che il secondo motivo, avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo dei reati di resistenza a p.u. è generico, considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla penale responsabilità e, in particolare, in ordine alla sussistenza dell'elemento intenzionale (cfr. pag. 8 punti 7 e 8 della sentenza impugnata). Rilevato che, inoltre, il giudice del gravame ha puntualmente motivato anche con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e alla impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di positivi elementi di valutazione.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20