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Ordinanza — n. 39293/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39293/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PIERO nato a PALERMO il 14/08/1971 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato di cui all'art. artt. 337 cod. pen., per essersi limitato l'imputato a porre in essere una resistenza cosiddetta passiva, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che evidenziano che l'imputato, dapprima si è opposto attivamente al pubblico ufficiale non fermandosi all'alt e costringendo quest'ultimo all'inseguimento, e successivamente ha ripetutamente strattonato la persona offesa (si veda pagg. 2 e 3).

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 39293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, finalizzata, peraltro, a fare in modo che il pubblico ufficiale non si accorgesse che l'imputato era privo di copertura assicurativa. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa penale corrispondenza con il difensore difesa obbligatoria difesa d'ufficio impedimento di un atto dell'autorità assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PIERO nato a PALERMO il 14/08/1971 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato di cui all'art. artt. 337 cod. pen., per essersi limitato l'imputato a porre in essere una resistenza cosiddetta passiva, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che evidenziano che l'imputato, dapprima si è opposto attivamente al pubblico ufficiale non fermandosi all'alt e costringendo quest'ultimo all'inseguimento, e successivamente ha ripetutamente strattonato la persona offesa (si veda pagg. 2 e 3).

Le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, finalizzata, peraltro, a fare in modo che il pubblico ufficiale non si accorgesse che l'imputato era privo di copertura assicurativa. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 Il Cons tre e estensore r----:\ Il Presiden