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Ordinanza — n. 39113/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding criminal liability assessment by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Seferovic inadmissible, rejecting the claim of insufficient motivation regarding criminal liability. The appellant argued the lower court failed to properly assess his responsibility for attempted robbery, but the Court held that re-evaluating factual elements is exclusively the power of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the Court of Cassation lacks authority to substitute its own assessment of facts for that of the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 600 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of criminal liability for that of the court of first instance or appeal, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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lack of admissibility criminal liability assessment Court of Cassation powers factual evaluation exclusive attempted robbery appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 600 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC MASSIMILIANO (CUI 05QF82X) nato a OLBIA il 05/01/2003 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Seferovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata rapina ascritto al capo a), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigli este sore Il Preside