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Ordinanza — n. 39112/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and date error, ruling general mitigating circumstances need not be fully detailed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Cristiano Emilio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lack of motivation regarding generic mitigating circumstances and the nullity of the lower court's judgment due to a missing date on the document. The court rejected these claims, holding that judges need only reference decisive negative elements when denying mitigating circumstances and that a date error is not absolute nullity if the date can be derived from the file.

Regesto Legislator

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Art. 356 c.p.p.; Art. 357 c.p.p.: The court must provide a congruent reference to decisive negative elements or the absence of positive ones when denying generic mitigating circumstances, and a defect in the date of the judgment does not constitute absolute nullity if the date can be accurately derived from the case file.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of motivation absolute nullity procedural defects date of judgment Cassation appeal procedural costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 356 c.p.p.
Art. 357 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO EMILIO nato a NAPOLI il 21/12/1983 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristiano Emilio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta nullità della sentenza impugnata per mancanza del requisito della relativa data di emissione, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni di norme processuali non relative a nullità assolute, difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017 dep. 04/05/2018, G., Rv. 273196 - 01) e nella specie la data risulta chiaramente indicata nell'intestazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis