Ordinanza — n. 39102/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO STEFANO nato a LATINA il 27/09/1972 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cosentino Stefano; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto imputato ai sensi dell'art. 648 cod. prn., con particolare riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi specifica argomentazione critica al decisum della Corte di appello, essendosi la difesa limitata ad enunciazioni teoriche ed astratte di principi di diritto, senza alcuno specifico riferimento alle argomentazioni spese dalla decisione impugnata; che, nella specie, l'onere di motivazione sul punto da parte del giudice del gravame risulta adeguatamente assolto attraverso congrue e non illogiche argomentazioni e un adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata) al fine di ritenereil delitto contestato in concorso anche quanto all'elemento soggettivo ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del kl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39102/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. prn., con particolare riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi specifica argomentazione critica al decisum della Corte di appello, essendosi la difesa limitata ad enunciazioni teoriche ed astratte di principi di diritto, senza alcuno specifico riferimento alle argomentazioni spese dalla decisione impugnata; che, nella specie, l'onere di motivazione sul punto da parte del giudice del gravame risulta adeguatamente assolto attraverso congrue e non illogiche argomentazioni e un adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata) al fine di ritenereil delitto contestato in concorso anche quanto all'elemento soggettivo ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del kl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO STEFANO nato a LATINA il 27/09/1972 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cosentino Stefano; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto imputato ai sensi dell'art. 648 cod. prn., con particolare riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi specifica argomentazione critica al decisum della Corte di appello, essendosi la difesa limitata ad enunciazioni teoriche ed astratte di principi di diritto, senza alcuno specifico riferimento alle argomentazioni spese dalla decisione impugnata; che, nella specie, l'onere di motivazione sul punto da parte del giudice del gravame risulta adeguatamente assolto attraverso congrue e non illogiche argomentazioni e un adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata) al fine di ritenereil delitto contestato in concorso anche quanto all'elemento soggettivo ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del kl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigli