Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39101/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39101/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39101/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIUDICE MICHELE nato a ALTAMURA il 29/09/1985 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; • CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Loludice Michele; osservato che con il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso è del tutto generico ed aspecifico, mancando anche la sia pur minima argomentazione a sostegno della censura avanzata, in mancanza di confronto con la motivazione, essendosi limitato il difensore a richiamare un irrilevante dato fattuale ed avendo ignorato le conclusioni della decisione impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39101/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Parole chiave

Generato dall'IA
riscossione di pene pecuniarie aggravamento della pena concussione altri reati sanzione penale contravvenzione per eccesso di velocità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIUDICE MICHELE nato a ALTAMURA il 29/09/1985 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; • CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Loludice Michele; osservato che con il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso è del tutto generico ed aspecifico, mancando anche la sia pur minima argomentazione a sostegno della censura avanzata, in mancanza di confronto con la motivazione, essendosi limitato il difensore a richiamare un irrilevante dato fattuale ed avendo ignorato le conclusioni della decisione impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione ìn relazione al discostamento dal minimo edittale della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi forma di arbitrio o di ragionamento illogico nella determinazione della pena, neanche allegato dalla difesa (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); che, nella specie, anche su questo profilo, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp_ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 Settembre 2024