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Ordinanza — n. 39099/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and failed recidivism exclusion as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sakho Mamadou inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a reduced sentence and the exclusion of recidivism, but the Court ruled that sentencing discretion belongs to the lower court and such arguments are barred in cassation. Furthermore, the claim regarding recidivism was inadmissible because it was not properly raised in the prior appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging the congruity of the imposed sentence or the exclusion of recidivism are inadmissible if not raised in the appeal stage or if they seek a new evaluation of sentencing discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion recidivism exclusion cassation procedure excessive penalty disoccupazione dei lavoratori migranti rinnovo del permesso di dimora integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHO MAMADOU nato il 05/05/1989 avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di Sakho Mamadou; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, dato che la pena così determinata dalla Corte territoriale risulta di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato di rapina impropria ascritto all'odierno ricorrente, deve ritenersi che si sia, invero, rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena e alla diminuzione massima della stessa per il solo fatto che si sia proceduto ad un'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in suo favore; che, sul punto, va invece ribadito, l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata); osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva contesta, non è consentito in sede di legittimità, perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.

8) che l'odierno ricorrente avrebbe eventualmente dovuto censurare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Esten