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Ordinanza — n. 39098/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Musarra Amato Salvatore inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability under specific penal code articles, arguing a defect in reasoning. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already considered and dismissed in the appellate judgment without providing new, specific analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reiterating arguments already addressed in the lower court's decision without offering a distinct critique of the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of appellate grounds criminal liability reasoning Art. 591 c.p.p. perizia medica superata prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSARRA AMATO SALVATORE nato a BRONTE il 16/12/1983 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; QI I CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Musarra Amato Salvatore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 636, comma secondo, e 639-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente disattesi dalla corte di merito, con argomentazioni logiche e conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare pag. 1 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tendendo ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; che, invero, dalla mancanza di specificità del motivo, con cui si ripropongano le medesime censure dedotte come motivi di gravame (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata), senza prendere in effettiva considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Est