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Ordinanza — n. 39096/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding mandatory notification of substitute penalty requests under Art. 20-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by four individuals inadmissible due to a lack of procedural standing. The appellants argued that the territorial court failed to notify them of their right to request a substitute penalty under Article 20-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that such requests must be explicitly made by the accused during the hearing of the appeal rather than through the appeal act itself.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; d.lgs. n. 150/2022; Art. 95 d.lgs. 150/2022: The court is only obligated to rule on the applicability of substitute short-term detention penalties if the accused explicitly requests it during the appeal hearing, not merely through the appeal filing.

Parole chiave

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substitute penalty request Art. 20-bis Penal Code Cartabia reform procedural notification appeal hearing requirement inadmissible appeal Cassa delle ammende espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.
art. 20-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski Piotr
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC TASON nato il 10/12/1994 AHMETOVIC CENA nato il 06/03/1963 SALKANOVIC MIRSADA nato a PESCHIERA DEL GARDA il 20/07/1998 SALKANOVIC MARA nato a SEGRATE il 05/12/1991 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto i ricorsi proposti nell'interesse di Ahmetovic Tason, Ahmetovic Cena i Salkanovic Mirsada e Salkanovic Mara, con un unico atto; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato avviso da parte della Corte territoriale circa la possibilità per gli imputati di beneficiare dell'istituto di cui all'art. 20-bis cod. pen. (come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022), a fronte della insussistenza di un onere della parte di formulare la richiesta di pena sostitutiva mediante atto d'appello; che, infatti, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20 -bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (ex plurimis: sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024 , Generali, Rv. 286017 - 01;

Sez. 4 , n. 4934 del 23/01/2024 , Skrzyszewski Piotr Rv. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estenso