Ordinanza — n. 39094/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUTILIA BENEDETTO nato a PALERMO il 16/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'Autilia Benedetto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per avere i giudici d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame, a fronte del mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha, con ampia e giuridicamente corretta motivazione, applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (per tutte, si veda:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 39094/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha, con ampia e giuridicamente corretta motivazione, applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (per tutte, si veda:
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUTILIA BENEDETTO nato a PALERMO il 16/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'Autilia Benedetto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per avere i giudici d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame, a fronte del mancato rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha, con ampia e giuridicamente corretta motivazione, applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (per tutte, si veda:
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); che, a tal proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, e che, dunque, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, nel caso di specie, con l'atto d'appello sono state formulate doglianze che omettono di involgere con pertinenza censoria il decisum del primo giudice, il quale con congrue e logiche argomentazioni giuridiche ha indicato le ragioni di fatto e di diritto, in base alle quali deve essere affermata la responsabilità per il reato ex art. 633 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza del Tribunale di Palermo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre