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Ordinanza — n. 39092/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39092/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE LORENZO nato a PALERMO il 01/02/1991 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Filippone Lorenzo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta "insufficienza" di motivazione, è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39092/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate allegazione motivata motivi validi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE LORENZO nato a PALERMO il 01/02/1991 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Filippone Lorenzo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta "insufficienza" di motivazione, è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte delle congrue e logiche argomentazioni poste dalla Corte di appello alla base dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti (si vedano in particolare le pagg. 2-5 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, deve essere ribadito che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Esten