Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated fraud, citing lack of specific argumentation and proper application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Marinangeli Gianfranco inadmissible due to procedural defects and lack of specific legal argumentation. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated fraud and the denial of mitigating circumstances, arguing for a violation of law and flawed reasoning. The court rejected these claims, noting that the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a substantive critique of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 640 c.p.; Art. 110 c.p.: An appeal to the Supreme Court must contain specific and reasoned arguments against the lower court's decision; mere repetition of facts or generic criticisms without addressing the legal reasoning renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINANGELI GIANFRANCO nato a ROMA il 20/04/1964 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marinangeli Gianfranco; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione, da un lato, in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata ascritto all'odierno ricorrente, e dall'altro, in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., risulta non consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, con congrue e logiche argomentazioni giuridiche (si vedano in particolare le pagg. 2-3 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, va osservato come i giudici di merito, a fronte anche della evidenziata mancata allegazione di congrui elementi valutabili in segno contrario ad opera della difesa, hanno correttamente applicato i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso, punibile ex art. 110 cod. pen., nel contegno di chi si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata (ex plurimis, Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); che, più nello specifico, questa Corte ha chiarito , da un lato, che integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene tramite sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma, invero, abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto íngiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01); e dall'altro lato, che l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine dell'affermazione di responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito; che, infine, per quanto attiene alla censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve essere sottolineato, nello specifico, come essa è anche manifestamente infondata, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, tra l'altro, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre