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Ordinanza — n. 39090/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39090/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISTANO SAVINO nato a CERIGNOLA il 23/07/1976 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; A CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tristano Savino; osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di tentato riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrue e corrette argomentazioni giuridiche (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39090/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrue e corrette argomentazioni giuridiche (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena condono delle spese procedurali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISTANO SAVINO nato a CERIGNOLA il 23/07/1976 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; A CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tristano Savino; osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di tentato riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrue e corrette argomentazioni giuridiche (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 -01).; ritenuto che, parimenti, non è consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata, anche la censura - prospettata con il medesimo motivo di ricorso in subordine - relativa all'eccessività della pena, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aglì aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); considerando che, infine, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato lui ascritto e alla dosimetria della pena, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, sotto entrambi i profili oggetto di censura (si vedano in particolare le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica, con pertinenza censoria, gli elementi che sono alla base della contestazione formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremíla in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i