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Ordinanza — n. 39089/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal and factual grounds required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Manai Walid inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds. The appellant's arguments were deemed too generic and failed to identify the specific elements underlying the criticism of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for a valid judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific factual elements legal reasons required judicial review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI WALID (CUI 049MDBZ) nato il 27/10/1977 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Manai Walid; ritenuto che il motivo di ricorso risultano del tutto generici per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica alcuno degli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, essendosi la difesa limitata ad un richiamo del tutto eccentrico e generico all'art. 129 cod. proc. pen.; che, a tal proposito, deve essere ribadito che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp,,ese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il