Italian Court dismisses appeal claiming appellate court erred in balancing generic mitigating factors against recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tesoro Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court incorrectly failed to balance generic mitigating circumstances against his repeated recidivism, violating specific penal code provisions and constitutional rights. The court rejected these claims, ruling that the appellate court's discretionary balancing act was properly motivated and did not constitute arbitrary reasoning or a manifest violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 69, comma 4 cod. pen.: The appellate court's discretionary evaluation of whether generic mitigating circumstances outweigh repeated recidivism is not subject to cassation review unless the reasoning is illogical or arbitrary, and such balancing does not violate constitutional principles regarding equal treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESORO PASQUALE nato a BARI il 24/02/1975 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tesoro Pasquale; osservato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione perché "carente" (vizio non previsto dall'art. 606, commal, lett.
e) cod.proc.pen.) in relazione alla riconferma da parte dei giudici d'appello del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva reiterata - è manifestamente infondato, a fronte di una corretta e congrua motivazione fornita sul punto da parte della Corte territoriale, che ha correttamente applicato quanto disposto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. (si veda in particolare pag. 4 della impugnata sentenza), oltre che, in ogni caso, non consentito in sede di legittimità, considerando che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta una violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., prospettando una necessaria estensione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, in merito alla possibilità di superare la preclusione di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. per quanto attiene a determinate circostanze attenuanti anche quelle di cui all'art. 62-bis, è a sua volta manifestamente infondato, considerando che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati" (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Sett