Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing equivalence between specific and generic recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Divara Daniel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that the lower court correctly applied specific recidivism rather than generic recidivism, noting that the judge must assess the criminal inclination between the current offense and prior convictions under Article 133 of the Penal Code. Furthermore, the court ruled that generic mitigating circumstances cannot prevail over specific recidivism as mandated by Article 69 of the Penal Code, making the lower court's equivalence judgment legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, fourth comma, cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The court cannot substitute its own assessment for the trial judge's discretion regarding the equivalence of specific and generic recidivism, provided the decision is not arbitrary and is based on a concrete evaluation of the criminal inclination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVARA DANIEL nato a MONZA il 08/10/1991 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Divara Daniel; osservato che i due motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena, per non avere la Corte territoriale disapplicato la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, e aver dichiarato la stessa equivalente rispetto alle attenuanti generiche, pur applicate in favore dell'odierno ricorrente, risultano non consentiti in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati per le seguenti ragioni: in primis, va considerato che il giudice di merito ha ritenuto di applicare la circostanza aggravante della recidiva, con pertinente argomentazione e facendo corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
3) dei principi affermati da questa Corte, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; in secundis, deve essere osservato che, in particolare, la censura con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta - come nel caso di specie — da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato che, inoltre, deve ribadirsi la preclusione all'applicazione delle circostanze generiche in via di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata, sulla base di quanto disposto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen, motivo per cui nel caso di specie, il giudizio di equivalenza come stabilito dal giudice di merito rappresenta la possibilità più favorevole per l'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembr