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Ordinanza — n. 39084/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39084/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTO LUIGI nato a MANFREDONIA il 31/05/1984 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Esposto Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione perché omessa e/o illogica quanto alla dichiarazione di responsabilità in relazione al concorso nei reati di truffa ascritti all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e sia perché, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è, invero, censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e delle risultanze probatorie, tendendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei primi e una diversa valutazione delle seconde, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della impugnata sentenza) (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39084/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6-8 della impugnata sentenza) (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa reati di corruzione sviamento della giustizia motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale truffa all'assicurazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTO LUIGI nato a MANFREDONIA il 31/05/1984 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Esposto Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione perché omessa e/o illogica quanto alla dichiarazione di responsabilità in relazione al concorso nei reati di truffa ascritti all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e sia perché, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è, invero, censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e delle risultanze probatorie, tendendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei primi e una diversa valutazione delle seconde, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della impugnata sentenza) (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, cui si lamenta il difetto di querela in ordine alla truffa di cui al capo b) in quanto proposta da soggetto non legittimato, risulta manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale correttamente conformatasi sul punto ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, oltre a sez.2, n. 50725 del 04/10/2016, Rv. 268382 - 01, citata dai giudici di appello a pag. 9 della impugnata sentenza, si veda anche: sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914 - 01; e più in generale : sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2