Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and attempt to re-evaluate evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Todde Romeo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly convicted him of money laundering instead of theft, claiming the reasoning was illogical. The court rejected this, stating the arguments merely repeated those from the appellate stage without providing specific critique and attempted to re-evaluate evidence, which is forbidden in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it fails to provide specific and arguable criticism of the lower court's reasoning or attempts to re-evaluate the evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODDE ROMEO nato a CAMPOBASSO il 16/11/1995 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Todde Romeo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione, perché mancante e illogica, per avere la Corte territoriale ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di concorso in riciclaggio, anziché derubricare il fatto ascrittogli nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).; che motivo di ricorso predetto risulta anche manifestamente infondato, poiché (come emerge in particolare da pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), il giudice di secondo grado, con motivazione esente dai vizi contestati dalla difesa, ha esplicato le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussunzione del fatto realizzato dall'odierno ricorrente (per come accertato nei giudizi di merito e rìassunto a pag.3 della impugnata sentenza) nella fattispecie di cui all'art. 648- bis cod. pen. risultandone integrati, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo, dovendosi ribadire come la sostituzione della targa di un veicolo di provenienza furtiva con altra, tra l'altro appartenente ad un autoveicolo di proprietà di uno dei correi e non indicata da questi ai fini dell'accertamento compiuto dalle Forze dell'Ordine, sia sicuramente contegno idoneo a configurare il reato de quo (cfr.
Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005 , Alaimo, Rv. 23277-01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 - 01); che, inoltre, le doglianze difensive, pur contestando formalmente la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, tendono, invero, anche a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, dovendosi ribadire che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre argomentazioni logico-giuridiche contenute nel provvedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2