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Ordinanza — n. 39080/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating merit court's sentencing discretion on robbery. The court rejects arguments regarding mitigating circumstances and excessive punishment. The decision upholds the lower court's sentencing based on established legal principles. The appeal is declared inadmissible due to lack of new grounds. The ruling emphasizes judicial discretion in sentencing robbery cases. The court cites relevant criminal code articles for its decision. The outcome confirms the finality of the first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Giuseppe Pittella inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62 of the Criminal Code and imposed an excessive penalty. The court rejected these claims as merely repetitive and unsupported, affirming that sentencing discretion belongs to the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court adequately addressed the arguments and applied correct legal standards regarding robbery mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n.4, cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The Supreme Court holds that appeals challenging sentencing discretion or the recognition of mitigating circumstances are inadmissible if they merely repeat the lower court's reasoning without new grounds, as sentencing falls within the trial judge's discretionary power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion principle mitigating circumstance robbery reiterative appeal grounds Italian criminal procedure commisurazione della pena per rapina sanzione penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n.4, cod. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B.
Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTELLA GIUSEPPE nato a CROTONE il 09/03/1978 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pittella Giuseppe; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e di motivazione, rispettivamente, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n.4, cod. pen., e in ordine all'eccessività della pena e della determinazione della stessa, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi, oltre che manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità considerando che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che la fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti e decisivi con riferimento ad entrambi i profili di censura mossi dall'odierno ricorrente (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, inoltre, tenendo conto della tipologia dei reati ascritti all'odierno ricorrente, la decisione dei giudici di appello risulta conforme al principio affermato da questa Corte, in base al quale ai fini della configurabilità dell'attenuante della speciale tenuità nei delitti di rapina (ed estorsione) non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri -offensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;

Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez.

2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp,ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembr