Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39077/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39077/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICE DAVIDE nato a ALGHERO il 23/11/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; • CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Felice Davide; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di mancanza e/o carenza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente, non confrontandosi con le corrette e complete ragioni giuridiche esposte dalla Corte territoriale sul punto, pur avendo formalmente prospettato l'anzidetta censura, ha invero invocato solamente una più puntuale specificazione degli elementi a base della decisione, prospettando così un motivo non consentito in questa sede, dovendosi rìbadire che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta; che, in conclusione, con motivazione esente dai contestati vizi, la Corte d'appello ha esplicato in maniera ampia le ragioni del suo convincimento (si vedano in particolare pagg. 11 e 12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno rìcorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39077/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; • CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Felice Davide; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di mancanza e/o carenza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente, non confrontandosi con le corrette e complete ragioni giuridiche esposte dalla Corte territoriale sul punto, pur avendo formalmente prospettato l'anzidetta censura, ha invero invocato solamente una più puntuale specificazione degli elementi a base della decisione, prospettando così un motivo non consentito in questa sede, dovendosi rìbadire che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta; che, in conclusione, con motivazione esente dai contestati vizi, la Corte d'appello ha esplicato in maniera ampia le ragioni del suo convincimento (si vedano in particolare pagg. 11 e 12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno rìcorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
segno che può indurre in errore segno di dominio pubblico pubblicità di occasioni di libidine pubblicità dell'appalto segno banale abuso della licenza e delle targhe
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICE DAVIDE nato a ALGHERO il 23/11/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; • CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Felice Davide; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di mancanza e/o carenza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente, non confrontandosi con le corrette e complete ragioni giuridiche esposte dalla Corte territoriale sul punto, pur avendo formalmente prospettato l'anzidetta censura, ha invero invocato solamente una più puntuale specificazione degli elementi a base della decisione, prospettando così un motivo non consentito in questa sede, dovendosi rìbadire che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta; che, in conclusione, con motivazione esente dai contestati vizi, la Corte d'appello ha esplicato in maniera ampia le ragioni del suo convincimento (si vedano in particolare pagg. 11 e 12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'odierno rìcorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremìla in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il