Cassation appeal dismissed for lack of specific argument regarding robbery violence and threat elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Tudor Florin's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding robbery due to missing violence and threat elements, but the court rejected this as a non-specific criticism repeating arguments already dismissed on appeal. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a new, reasoned critique of the appellate court's qualification of the facts under Article 628 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing a new, specific, and reasoned critique of the legal qualification of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR FLORIN nato il 01/04/1993 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; dt. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tudor Florin; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente pur non potendosi ravvisare nella sua condotta i presupposti della violenza e della minaccia, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con congrue e logiche argomentazioni dalla corte di merito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che, dunque, il suddetto motivo di ricorso deve considerarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nel cui apparato motivazionale, la Corte di appello, come emerge in particolare a pag. 4, ha compiutamente esplicato gli elementi e le ragioni per cui il fatto commesso dal ricorrente debba ritenersi correttamente qualificato ai sensi dell'art. 628, cod. pen., essendone integrati tutti i requisiti necessari (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Con