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Ordinanza — n. 39071/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for lack of reasoning regarding recidivism and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Hristova Rumyana and Dimitrova Veselka inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellants challenged the application of recidivism and the omission of generic mitigating circumstances, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that the appellate judges provided sufficient reasoning based on established legal principles regarding the assessment of criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected at the appellate level without new specific reasoning are inadmissible, and the appellate court's assessment of recidivism and mitigating circumstances is valid if supported by adequate legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specific reasoning recidivism assessment generic mitigating circumstances repetitive arguments appellate court review cassation procedure permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 133 c.p.
3 e 4 ) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 62-bis c.p.
art. 133 cod. pen
3 e 4 ) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè
Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato
Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv.
Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi
249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv.
Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena
280262; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv.
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli
282096; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HRISTOVA RUMYANA nato il 19/05/1993 DIMITROVA VESELKA nato il 01/04/1984 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Hristova Rumyana e e Dimitrova Veselka; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'applicazione della recidiva contestata nei confronti della seconda ricorrente e alla omessa applicazione delle attenuanti generiche, in favore di entrambe le ricorrenti, non sono consentiti in questa sede, in quanto fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che con specifico riferimento alla mancata esclusione della recidiva contesta, deve osservarsi come il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 ) dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che, infatti, anche a voler ritenere correttamente contestato il vizio di inadeguatezza della motivazione fornita sul punto dal primo giudice, deve osservarsi come la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha colmato tale vuoto motivazionale, e con adeguate e ampie argomentazioni giuridiche, ha indicato le ragioni del suo convincimento circa la conferma dell'applicazione della circostanza aggravante de quo, sussistendone i presupposti fondamentali come indicati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328); che, per quanto attiene alla censura circa la mancata applicazione delle circostanze ex art.62-bis, cod. pen., deve ribadirsi come essa risulti anche manifestamente infondata, dal momento che i giudici di appello (si vedano in particolare pagg. 4-5 della impugnata sentenza), hanno fornito sul punto una congrua motivazione, in conformità del principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anQh,e.,solo sulla base dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, soprattutto quando, come nel caso di specie, nei motivi di ricorso si ripropongano alla base della relativa richiesta gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di merito e da quest'ultimo adeguatamente disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare argomentazione che si confronti con pertinenza censoria con quanto sul punto statuito nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna defjr*Correnti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condannaAricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso