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Ordinanza — n. 39069/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Soltani Mohamed Aziz and Khira Houssem inadmissible. The court found the arguments from Khira to be absolutely generic and lacking specific comparison with the lower court's detailed reasoning, while Soltani's arguments were deemed non-compliant with cassation rules as they merely repeated issues already rejected on appeal. Consequently, the court rejected the claims because the applicants failed to provide the required specific critique of the appellate judgment's logic and factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic complaints of lack of reasoning or mere repetition of lower court errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals genericity of grounds lack of specificity cassation preclusion argumentative critique allontanamento autorizzazione d'entrata allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLTANI MOHAMED AZIZ nato il 25/07/2001 KHIRA HOUSSEM nato il 03/02/2001 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; , CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Khira Houssem e Soltani Mohamed Aziz; considerato che l'unico motivo proposto dal Khíra si caratterizza per assoluta genericità ed aspecificità in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione, essendosi il ricorrente limitato a lamentare l'assenza della motivazione e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante la presenza di una logica ed articolata motivazione della Corte di appello, con la quale non si confronta affatto (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rílevato che il motivo proposto dal Soltani risulta non consentito in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che, tra l'altro, con il medesimo motivo di ricorso, pur formalmente prospettando censure inerenti al vizio di motivazione, si è lamentata, invero, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, contrariamente a quanto contestato dalla difesa, la Corte territoriale con motivazione esente da vizi di contraddittorietà e logicità ha chiaramente indicato (come emerge da pagg.4-5-6) le ragioni del suo convincimento poste a fondamento della ritenuta sussistenza del reato imputato. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib4 iricorseí e condanna 4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settem