Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning, ruling it is a merit error not admissible at Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Slobodian Denys inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding criminal liability under Article 648 of the Penal Code, but the Court found this was merely a claim of factual error rather than a defect in the judgment's logic. Since the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of the facts, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The Court of Cassation cannot examine appeals based on alleged errors in fact-finding or the logical consistency of the lower court's reasoning, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the trial courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLOBODIAN DENYS nato il 31/05/2002 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Slobodian Dgnys; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art.648 cod. pen., non è consentito in questa sede, poiché l'odierno ricorrente — con profili di censura tra l'altro riproduttivi di quelli già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e che devono dunque ritenersi privi del necessario carattere della specificità, dovendosi ritenere solamente apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso — pur avendo formalmente espresso contestazioni riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, invero, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a fronte della preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi lamentati, ha esplicitato adeguatamente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024