Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39067/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative without specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sabbatella Cataldo inadmissible due to the lack of specific legal arguments. The appellant's claims were deemed generic, reiterative, and devoid of any comparison with the lower court's reasoning, failing to demonstrate a violation of law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, reiterative, or lacks specific argumentation comparing the lower court's decision with the cited legal principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiterative arguments lack of comparison inadmissible appeal court costs Cassa delle ammende specificity requirement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBATELLA CATALDO nato a POLLA il 23/05/1976 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 419, CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sabbatella Cataldo; rilevato che tutti i motivi proposti si caratterizzano per reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello che si presenta del tutto immune da illogicità manifesta e in assenza di qualsivoglia violazione di legge (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, essendosi la difesa limitata a richiamare principi astratti in mancanza di confronto con la motivazione, ritenendo che la Corte di appello abbia risposto con superficialità ai quesiti posti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), senza dunque evidenziare un effettivo vizio della decisione, con conseguente aspecificità del motivo; atteso che il secondo motivo di ricorso si presenta del tutto reiterativo in ordine alla accertata interruzione di pubblico servizio, oltre che quanto alla ricorrenza di un bis in idem, nella totale assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, con formulazione tra l'altro del tutto aspecifica; ritenuto come anche le ulteriori censure, quanto alla applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. ed al decorso del termine di prescrizione, si caratterizzano per la sostanziale mancanza di argomentazione, con conseguente aspecificità del motivo, senza che ricorra un sia pur minimo richiamo alla motivazione (che ha valorizzato al fine di escludere la applicazione dell'art. 131 -bis cod.pen. la gravità della condotta ed ha specificamente richiamato, quanto alla prescrizione, la presenza di un ampio termine di sospensione non effettivamente contestato, tra l'altro richiamato dalla difesa con riferimento a fatti che risalirebbero al "20.10.2024") ed alle ragioni della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre