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Ordinanza — n. 39066/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPELLI FRANCO nato a SERIATE il 20/12/1958 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Capelli Franco; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con congrue e logiche argomentazioni dalla corte di merito (si veda in particolare pag.5 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, inoltre, che anche la censura relatìva all'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, proposta col medesimo motivo di ricorso, risulta non consentita in questa sede, in quanto, a sua volta, riproduttiva di doglianze già adeguatamente vagliate e rigettate con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale (come emerge da pag. 6 della impugnata sentenza), oltre che manifestamente infondata, avendo i giudici del gravame fatto corretta applicazione nel caso de quo del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta." ( Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp_ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della impugnata sentenza), oltre che manifestamente infondata, avendo i giudici del gravame fatto corretta applicazione nel caso de quo del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta." ( Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp_ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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truffa aggravata contraffazione di merci commercio elettronico difesa contro le pratiche commerciali illecite frode all'imposta sul valore aggiunto licenziamento immediato per truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPELLI FRANCO nato a SERIATE il 20/12/1958 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Capelli Franco; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con congrue e logiche argomentazioni dalla corte di merito (si veda in particolare pag.5 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, inoltre, che anche la censura relatìva all'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, proposta col medesimo motivo di ricorso, risulta non consentita in questa sede, in quanto, a sua volta, riproduttiva di doglianze già adeguatamente vagliate e rigettate con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale (come emerge da pag. 6 della impugnata sentenza), oltre che manifestamente infondata, avendo i giudici del gravame fatto corretta applicazione nel caso de quo del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta." ( Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp_ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 202