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Ordinanza — n. 39065/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zedda Marco Ignazio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in its factual assessment regarding aggravated fraud, but the court noted this constituted a challenge to the evaluation of evidence rather than a legal defect. The court ruled that such challenges are precluded at the cassation level, which cannot re-evaluate the facts or the logical consistency of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts or re-examine the logical soundness of the trial court's reasoning, rendering appeals based solely on factual disputes inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation preclusion aggravated fraud liability evidence assessment standard court of cassation powers violazione delle norme edilizie norme edilizie comunali divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEDDA MARCO IGNAZIO nato a MEANA SARDO il 06/12/1975 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zedda Marco Ignazio; considerato che con l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente integrato il reato di truffa aggravata, pur avendo formalmente prospettato censure riconducibili alle categorie del vizio di legge e di motivazione, il ricorrente, in realtà, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, senza considerare che una tale censura, tesa a prospettare una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o comunque un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, contrariamente a quanto lamentato dall'odierno ricorrente, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spfise processuali e della somma di euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024