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Ordinanza — n. 39061/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as Cassation cannot re-evaluate facts or logic of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Saifeddine Sfina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding robbery was illogical and based on unreliable evidence, but the Court held that such arguments are prohibited. The decision rests on the principle that the Cassation Court cannot re-examine the factual findings or logical consistency of the trial court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the lower court's decision, rendering appeals based on alleged illogical reasoning inadmissible.

Parole chiave

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Cassation procedural preclusion re-evaluation of facts prohibited logical consistency of judgment admissibility of appeal Italian criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina misura di contenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFINA SAIFEDDINE nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sfina Saifeddine, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e difetto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il President