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Ordinanza — n. 39060/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Lamanna inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's first ground was rejected as merely repetitive and lacking new arguments compared to the lower court's decision, while the second ground was deemed legally impermissible in this stage of proceedings. The court emphasized that it cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment for that of the appellate judge, thus upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review or attempts to re-evaluate facts already decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural preclusion lack of specificity factual re-evaluation court of cassation censura dell'apprezzamento delle prove prove inattendibili difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 415-bis cod.proc.pen.
art. 415- bis cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rea
3, Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rea, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA IVAN nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lamanna Ivan; considerato che il primo motivo di ricorso si caratterizza per essere del tutto reiterativo, in assenza di confronto con l'ampia, logica ed argomentata decisione della Corte di appello, che ha applicato correttamente i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla richiesta di interrogatorio, caratteristiche esplicite e necessaria formalità della stessa (pag. 3, Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rea, Rv. 283207-01), oltre che manifestamente infondato, atteso che alla udienza del 23/11/2022 il Lannanna, dopo aver richiamato l'omesso interrogatorio dopo la notifica ai sensi dell'art. 415- bis cod.proc.pen., a fronte della decisione del giudice che aveva rigettato l'eccezione in mancanza di documentazione a supporto della stessa, ha formulato richiesta di accedere al rito abbreviato senza che allo stesso fosse apposta alcuna condizione; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con particolare riferimento all'elemento soggettivo del delitto contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che risulta privo di effettiva specificità, perché privo di effettiva pertinenza censoria avverso il decisum della Corte territoriale, prospettando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrue e logiche argomentazioni; che l'odierno ricorrente non ha invero lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova (in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa), mentre deve ribadirsi, sul punto, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi contestati, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Set