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Ordinanza — n. 39059/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39059/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO ALEX nato a VIMERCATE il 01/10/1997 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Colombo Alex; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di estorsione aggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che risulta privo di effettiva specificità, perchè privo di effettiva pertinenza censoria avverso il decisum della Corte territoriale, prospettando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrue e logiche argomentazioni dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, tra l'altro, l'odierno ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non ha invero lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova (in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa), mentre deve ribadirsi, sul punto, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39059/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, tra l'altro, l'odierno ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non ha invero lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova (in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa), mentre deve ribadirsi, sul punto, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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divieto di costruzione di diritto pubblico norme edilizie comunali costruzioni non autorizzate violazione delle norme zonali violazione dell'ordine pubblico segno di dominio pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO ALEX nato a VIMERCATE il 01/10/1997 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Colombo Alex; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di estorsione aggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che risulta privo di effettiva specificità, perchè privo di effettiva pertinenza censoria avverso il decisum della Corte territoriale, prospettando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrue e logiche argomentazioni dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, tra l'altro, l'odierno ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non ha invero lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova (in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa), mentre deve ribadirsi, sul punto, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi contestati, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano in particolare le già richiamate pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2