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Ordinanza — n. 39058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for conviction on the crime of receiving stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Galletti inadmissible and ordered him to pay court costs. Galletti argued that the lower court failed to properly justify the subjective element required for the crime of receiving stolen goods. The court rejected this claim, stating that the appeal merely repeated arguments already dismissed on appeal and attempted to substitute the appellate court's factual evaluation, which is prohibited under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the factual evaluation or logical consistency of the lower court's reasoning, as they are limited to checking for specific legal errors and vices of motivation that were not previously addressed.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Vice of Motivation Factual Evaluation Crime of Receiving Preclusion Principle Subjective Element pubblicità comparativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTI MARIO nato a MELICUCCO il 01/02/1966 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; y CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Galletti Mario; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazìone in relazione alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo richiesto dal reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, risulta non consentito in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, tra l'altro, con il medesimo motivo di ricorso, pur formalmente prospettando censure inerenti al vizio di motivazione, si è lamentata, invero, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ( in particolare delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente), non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, contrariamente a quanto contestato dalla difesa, la Corte territoriale con motivazione esente da vizi di contraddittorietà e logicítà ha chiaramente indicato (come emerge da pagg. 5-6) le ragioni del suo convincimento poste a fondamento della ritenuta sussistenza del reato de quo, sottolineando in base a quali elementi deve affermarsi l'esistenza del coefficiente psicologico doloso, anche eventualmente nella forma solo eventuale, in capo al ricorrente, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, (dep. 2010), Nocera, Rv. 246325 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembr