Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal and factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of law and motivation regarding fraud liability but failed to specify the legal and factual elements supporting the criticism. The court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory function, citing established principles on the necessity of detailed arguments in criminal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal and factual elements supporting the criticism, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO CIRO nato a NAPOLI il 21/11/1970 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Castaldo Ciro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, deve essere ribadito il principio secondo cui: «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591, cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, nel caso di specie, contrariamente a quanto genericamente contestato dalla difesa, la Corte territoriale ha esplicato, con congrue e logiche argomentazioni giuridiche, quali sono gli elementi di fatto e le risultanze probatorie posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente (come emerge dalle pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 202