Criminal appeal dismissed for reiterating unargued points without specific argumentation against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Cruz Vasquez Sara Celia inadmissible. The sole ground of appeal alleged a violation of procedural rules regarding the classification of attempted robbery, but the court found these arguments merely repeated those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific, reasoned critique required by law to challenge the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing new, specific, and reasoned criticism of the contested decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUZ VASQUEZ SARA CELIA (CUI 010XQU) nato il 30/04/1977 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO DIAURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cruz Vasquez Sara Celia, osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen., in ordine alla mancata derubricazione del delitto di rapina ascritto all'odierno ricorrente nella relativa fattispecie tentata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pidente