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Ordinanza — n. 39055/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39055/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZZAFERRO ALESSANDRO nato a ROMA il 14/12/1979 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spezzaferro Alessandro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39055/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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aggravamento della pena altri capi d'accusa sanzioni penali pena complementare errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZZAFERRO ALESSANDRO nato a ROMA il 14/12/1979 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spezzaferro Alessandro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., lamentando la mancata motivazione dell'aumento di pena per ogni singolo reato posto in continuazione, è manifestamente infondato, poiché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal fatto che l'unico reato ascritto all'odierno ricorrente è quello associativo di cui al capo b), in relazione al quale il giudice, dopo aver individuato il reato più grave (oggetto di pregresso giudizio), effettua un unico aumento a titolo di continuazione (relativo, appunto, al reato associativo), indicandone l'esatta incidenza sul complessivo computo del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore