Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and infounded mitigation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Portalino Delgado Joselyn Sofia Valeria inadmissible and ordered her to pay costs. The first ground of appeal was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific critical analysis. The second ground, contesting the application of a mitigating circumstance under Article 116 of the Penal Code, was found manifestly unfounded given the court's finding of the appellant's essential role in the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 369 c.p.p.; Art. 116 c.p.; The appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected or if the alleged error is manifestly unfounded based on the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTALINO DELGADO JOSELYN SOFIA VALERIA (CUI 03T7G65) nato il 14/06/1995 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Portalino Delgado Joselyn Sofia Valeria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, lamentando l'assenza del contributo necessario ad integrare la fattispecie concorsuale, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che a pag. 4 della sentenza impugnata si sottolinea l'essenzialità del ruolo dell'odierna ricorrente nella vicenda criminosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presiden