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Ordinanza — n. 39052/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39052/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZI GIANFRANCO nato a ROMA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Renzi Gianfranco, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39052/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione della cancellazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZI GIANFRANCO nato a ROMA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Renzi Gianfranco, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci