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Ordinanza — n. 39051/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mbaye Babacar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for money laundering, arguing that the court failed to apply the non-prosecution clause of Article 131bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate judgment without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the second instance without offering a specific, critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds Article 131bis Penal Code money laundering conviction Court of Cassazione procedural dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 131bis cod. pen.
art. 131bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE BABACAR nato il 13/04/1988 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mbaye Babacar, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto dí ricettazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente