Italian Court dismisses appeals against excessive sentence as sentencing discretion is protected by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the sentence imposed by the Court of Appeal of Perugia was excessive, but the court found their claims manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The court's discretion in sentencing, including the application of aggravating and mitigating circumstances, is protected; appeals contesting the excessiveness of the penalty are inadmissible if the judge has adequately reasoned the decision based on relevant elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REKA ANDREA nato a TERNI il 31/05/2003 KOUNOUNOU OMAR nato a TERNI il 18/04/2003 MUSTAFA MOHAMED nato il 25/01/1998 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Reka Andrea, Mustafa Mohamed e Kounounou Omar, considerato che i motivi oggetto dei tre ricorsi in esame, che contestano l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente