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Ordinanza — n. 39049/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Mauro inadmissible due to the lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the reasoning of the Court of Appeal regarding criminal liability under Article 640 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected by the lower judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 640 c.p.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of appeal, lacking a specific correlation with the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 591 c.p.p. repetitive arguments criminal liability procedural costs Cassation rejection abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 640 c.p.
art. 640 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE MAURO nato a ROMA il 25/02/1965 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gabriele Mauro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente