Italian court dismisses appeals as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Bramante Gianluca and Garnier Alessio inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The court found the sole reason for appeal, alleging a violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure regarding aggravated attempted extortion, to be generic and indeterminate under Article 581. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros each.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: Appeals must specify the exact legal grounds for the alleged violation; generic or indeterminate reasons fail to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAMANTE GIANLUCA nato a NAPOLI il 09/02/2003 GARNIER ALESSIO nato a NAPOLI il 15/10/2004 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Bramante Gianluca e Garnier Alessio, ritenuto che l'unico motivo, oggetto di entrambi i ricorsi in esame, che contesta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente