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Ordinanza — n. 39048/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39048/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bramante Gianluca and Garnier Alessio inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The court found the sole reason for appeal, alleging a violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure regarding aggravated attempted extortion, to be generic and indeterminate under Article 581. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros each.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: Appeals must specify the exact legal grounds for the alleged violation; generic or indeterminate reasons fail to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate legal reasons Article 581 procedural code Article 606 criminal procedure inadmissible appeal supervisory power procedural costs sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAMANTE GIANLUCA nato a NAPOLI il 09/02/2003 GARNIER ALESSIO nato a NAPOLI il 15/10/2004 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Bramante Gianluca e Garnier Alessio, ritenuto che l'unico motivo, oggetto di entrambi i ricorsi in esame, che contesta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente