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Ordinanza — n. 39047/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific argumentation and as a reiteration of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Milanovic Vanessa inadmissible due to the failure to provide specific arguments against the second-instance judgment. The appellant's complaints regarding the reliability of photographic identification and sentencing were deemed mere repetitions of points already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa reiteration of arguments already rejected by the court of second instance without providing new specific reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds photographic identification reliability sentencing discretion commisurazione della pena per rapina verosimiglianza della persecuzione prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC VANESSA nato a MAGENTA il 05/07/1998 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Milanovic Vanessa, considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina con particolare riferimento all'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e dagli ulteriori testi, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 10 (ove il giudice di appello specifica, con corretti e non illogici argomenti, gli ulteriori e concorrenti elementi indiziari che conducono all'affermazione di colpevolezza) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 15 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il