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Ordinanza — n. 39045/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39045/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marini Massimiliano inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 646 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of previous decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 646 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already discussed and rejected by the court of second instance, lacking any new specific correlation to the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code repetitive arguments Article 591 c.p.p. procedural costs Cassa delle ammende accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 646 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI MASSIMILIANO nato a ROMA il 08/01/1956 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marini Massimiliano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.646 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente