Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to raise new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Mandas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first two grounds lacked specificity by merely reiterating arguments already rejected at the appellate level without substantive critique, while the third ground was inadmissible because it was not raised as an appeal reason. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds lack specificity by merely repeating previous arguments or if new grounds were not properly deduced as reasons for the appeal.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDAS ALESSANDRO nato a PERUGIA il 25/05/1993 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mandas Alessandro, osservato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.649 cod. pen.
è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente sostenuto dal giudice di appello il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, a pag. 6 della sentenza impugnata ha congruamente applicato il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non è consentito, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore