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Ordinanza — n. 39043/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39043/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEKA GJERG3 nato il 11/05/1996 VELIA VILSON nato il 10/07/1995 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATI-0 E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Leka Gjergj e Velia Vilson, nonché la memoria difensiva nell'interesse del Leka, pervenuta in data 5/9/2024; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso del Leka, che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 14-15 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso di Velia Vilson, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina di cui ai capi 9) e 10), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 12-13 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39043/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 14-15 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso di Velia Vilson, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina di cui ai capi 9) e 10), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 12-13 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia non comprovata commisurazione della pena per rapina punibilità sanzione penale prova del rischio persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEKA GJERG3 nato il 11/05/1996 VELIA VILSON nato il 10/07/1995 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATI-0 E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Leka Gjergj e Velia Vilson, nonché la memoria difensiva nell'interesse del Leka, pervenuta in data 5/9/2024; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso del Leka, che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 14-15 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso di Velia Vilson, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina di cui ai capi 9) e 10), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 12-13 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore