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Ordinanza — n. 39041/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal grounds and lack of specific reasoning regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground contested the failure to apply a mitigating circumstance not raised during the appeal phase. The appellant argued for this circumstance in the conclusion clarification but failed to provide specific reasons supporting the objection. Consequently, the appeal was rejected due to procedural non-compliance and insufficient argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 comma 4 cod. pen.: An appeal ground not raised in the appeal brief is inadmissible, and generic objections lacking specific reasoning fail to justify cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances procedural non-compliance lack of specific reasoning appeal grounds requirement ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 648 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROFITA GIOVANNI nato a AVERSA il 19/08/1987 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Profita Giovanni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito, in quanto non dedotto con i motivi di appello, ma unicamente in sede di precisazione delle conclusioni; peraltro, il motivo è generico per indeterminatezza, atteso che non espone le ragioni sulle quali fonda la censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente