Italian Court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Banchelli inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the crime of receiving stolen goods. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation, but the court found the grounds insufficiently specific to allow judicial review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal must specify the exact legal grounds and factual elements of the complaint; generic arguments lacking these elements fail to meet the requirements for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCHELLI CLAUDIO nato a FIRENZE il 02/07/1947 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Banchelli Claudio, considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, infine, che la prescrizione del reato di ricettazione non era maturata nel momento in cui è intervenuta la sentenza di appello e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso, non consentendo la corretta instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione in questa sede (Sezioni Unite, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; conformi, Sezioni Unite, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sezioni Unite, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164 e Sezioni Unite, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il re "d