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Ordinanza — n. 39038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANOUNI MEHDI (CUI 03YHHCR) nato il 24/07/1994 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Danouni Mehdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 39038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure allegazioni insufficientemente motivate motivo di revisione cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANOUNI MEHDI (CUI 03YHHCR) nato il 24/07/1994 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Danouni Mehdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il President