Ordinanza — n. 39038/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANOUNI MEHDI (CUI 03YHHCR) nato il 24/07/1994 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Danouni Mehdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 39038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANOUNI MEHDI (CUI 03YHHCR) nato il 24/07/1994 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Danouni Mehdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. lamentando l'insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il President