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Ordinanza — n. 39037/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and excessive penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zeidi Mandi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different crime classification and challenged sentencing factors, but the court found these arguments generic and repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specific argumentation and that sentencing discretion belongs to the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are not specific and merely repeat those already dismissed, while the assessment of sentencing discretion remains within the lower court's authority.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion repetitive arguments Italian criminal procedure reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEIDI MANDI (CUI 030A76M) nato il 05/05/1985 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zeidi Mahdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del delitto di rapina ascritto all'odierno ricorrente in quello di furto tentato, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Esten